Il PPWR non assegna gli stessi obblighi a tutte le aziende della filiera.
Fabbricanti di imballaggi, importatori, distributori, produttori soggetti alla responsabilità estesa, fornitori e utilizzatori possono avere responsabilità differenti. E una stessa impresa può ricoprire più ruoli contemporaneamente.

Per stampatori, cartotecniche e converter il primo problema, quindi, non è soltanto capire che cosa prescrive il PPWR, ma stabilire quale ruolo ricopre l’azienda rispetto a ogni imballaggio che produce, acquista, trasforma o immette sul mercato.
Da questa classificazione dipendono gli obblighi da rispettare, i dati da raccogliere e la documentazione da conservare.
Non basta dire: «noi siamo stampatori»
Nella pratica quotidiana siamo abituati a classificare le aziende in base alla loro attività: stampatore, cartotecnica, converter, produttore di etichette, trasformatore di film.
Il PPWR ragiona diversamente.
Il Regolamento individua una serie di operatori economici e attribuisce loro obblighi in funzione del ruolo che svolgono nella catena di fornitura.
Troviamo quindi figure come:
- fabbricante;
- fornitore;
- importatore;
- distributore;
- produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore;
- distributore finale;
- utilizzatore finale.
La distinzione non è puramente terminologica.
Una cartotecnica può essere fabbricante per alcuni prodotti, fornitore in altre circostanze e utilizzatore finale degli imballaggi impiegati per le proprie forniture.
Un converter può acquistare materiale da un produttore europeo, importarne altro direttamente da un paese extra-UE e realizzare imballaggi commercializzati con il nome di un cliente.
Il ruolo va quindi determinato osservando la singola catena di fornitura, non semplicemente leggendo il codice ATECO dell’azienda.
Il fabbricante: la conformità parte da qui
Uno dei ruoli centrali è quello del fabbricante.
Il PPWR stabilisce che i fabbricanti possano immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti previsti dal Regolamento.
Prima dell’immissione sul mercato devono effettuare, o far effettuare, la procedura di valutazione della conformità e predisporre la documentazione tecnica prevista.
Quando la conformità è stata dimostrata, deve inoltre essere redatta la dichiarazione UE di conformità.
Non si tratta quindi soltanto di produrre un imballaggio che, materialmente, rispetti determinate caratteristiche.
Occorre essere in grado di dimostrarlo documentalmente.
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità devono essere conservate per periodi differenti:
- 5 anni per gli imballaggi monouso;
- 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
Il fabbricante deve inoltre garantire che anche la produzione in serie continui a essere conforme.
Questo punto è particolarmente importante per chi produce imballaggi su commessa.
Una modifica apparentemente banale — materiale, grammatura, struttura, componente, fornitore o progetto — può rendere necessario verificare nuovamente se le condizioni sulle quali era stata dichiarata la conformità siano ancora valide.
Identificare ciò che è stato prodotto
Il PPWR introduce anche precise esigenze di identificazione.
Il fabbricante deve assicurare che l’imballaggio riporti un numero di tipo, lotto, serie oppure un altro elemento che ne permetta l’identificazione.
Quando dimensioni o natura dell’imballaggio non lo consentono, l’informazione può essere riportata nella documentazione che accompagna il prodotto imballato.
Per una cartotecnica o un converter questo requisito ha una conseguenza organizzativa immediata:
la conformità deve poter essere collegata a qualcosa di concretamente rintracciabile.
Ordine di produzione, lotto di materia prima, versione della distinta base, specifica tecnica e documenti di conformità non possono quindi vivere in archivi indipendenti senza una relazione fra loro.
La tracciabilità non serve soltanto a sapere quando qualcosa è stato prodotto.
Serve a ricostruire che cosa è stato prodotto, con quali caratteristiche e sulla base di quali informazioni.
Il ruolo dei fornitori
Il PPWR attribuisce rilevanza anche al fornitore, cioè al soggetto che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante.
Il fabbricante deve infatti disporre delle informazioni necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio.
Questo crea una catena documentale.
Pensiamo a un converter che realizza un imballaggio flessibile multistrato.
Per dimostrare determinate caratteristiche del prodotto finito potrebbe aver bisogno di informazioni provenienti dai fornitori di film, materiali barriera, adesivi o altri componenti.
Oppure a una cartotecnica che utilizza cartone, finestre plastiche, colle e altri elementi acquistati.
Il problema non sarà più soltanto sapere quale materiale è stato acquistato, ma anche disporre delle informazioni tecniche necessarie a documentarne le caratteristiche rilevanti ai fini del PPWR.
La gestione dei fornitori diventa quindi parte integrante della gestione della conformità.
Importare significa assumersi responsabilità precise
Un’altra situazione frequente riguarda le materie o gli imballaggi provenienti da paesi extra-UE.
L’importatore non può limitarsi a ricevere il prodotto e commercializzarlo.
Prima di immettere un imballaggio sul mercato deve verificare, tra le altre cose, che il fabbricante abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica necessaria e rispettato gli obblighi previsti in materia di identificazione ed etichettatura.
Se ha motivo di ritenere che l’imballaggio non sia conforme, non deve immetterlo sul mercato finché la situazione non viene regolarizzata.
Per le aziende del settore questo aspetto merita particolare attenzione.
Acquistare all’interno dell’Unione europea e importare direttamente da un paese terzo non sono necessariamente equivalenti dal punto di vista delle responsabilità.
La funzione acquisti deve quindi sapere non soltanto quanto costa un materiale e quando arriverà, ma anche da dove proviene e quale posizione assume l’azienda nella catena normativa.
Anche il distributore deve verificare
Il distributore ha obblighi differenti da quelli del fabbricante, ma non è un soggetto passivo.
Prima di mettere un imballaggio a disposizione sul mercato deve effettuare le verifiche previste dal Regolamento, comprese quelle relative all’etichettatura e, quando applicabile, alla registrazione del produttore nell’ambito della responsabilità estesa.
Se ritiene che un imballaggio non sia conforme, non deve metterlo a disposizione finché la non conformità non sia stata risolta.
Inoltre, durante il periodo nel quale il prodotto è sotto la sua responsabilità, deve assicurarsi che le condizioni di trasporto e stoccaggio non ne compromettano la conformità.
Il principio che emerge è importante:
la responsabilità non termina necessariamente quando l’imballaggio esce dalla macchina che lo ha prodotto.
La conformità attraversa la filiera.
Quando il distributore diventa fabbricante
Esiste poi una situazione particolarmente significativa.
Se un importatore o un distributore immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio, oppure modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne compromettere la conformità, il PPWR può considerarlo fabbricante.
E con il ruolo cambiano anche gli obblighi.
È uno dei motivi per cui la semplice distinzione commerciale tra «chi produce» e «chi vende» può diventare insufficiente.
Occorre capire chi, dal punto di vista normativo, sta effettivamente assumendo la responsabilità dell’imballaggio immesso sul mercato.
E il cliente dello stampatore?
Qui nasce probabilmente una delle questioni più interessanti per stampatori, cartotecniche e converter.
Un’azienda alimentare commissiona una scatola.
Un produttore cosmetico ordina un astuccio.
Un’industria acquista un film stampato destinato a confezionare i propri prodotti.
Chi è responsabile di cosa?
Non esiste una risposta valida per ogni rapporto commerciale.
Occorre distinguere almeno:
- chi progetta l’imballaggio;
- chi lo produce materialmente;
- con quale nome o marchio viene immesso sul mercato;
- chi fornisce i materiali;
- chi importa eventualmente materiali o imballaggi da paesi terzi;
- chi immette per primo l’imballaggio o il prodotto imballato sul mercato interessato;
- chi possiede le informazioni necessarie a dimostrarne la conformità.
Il contratto commerciale e la realtà della filiera devono quindi essere letti insieme alle definizioni del Regolamento.
Dire semplicemente «il progetto ce l’ha dato il cliente» potrebbe non essere sufficiente per stabilire dove terminano le responsabilità del converter.
Allo stesso modo, essere materialmente l’azienda che ha stampato o trasformato l’imballaggio non significa automaticamente essere responsabili di qualsiasi obbligo previsto dal PPWR.
Un esempio pratico: l’astuccio farmaceutico
Immaginiamo una cartotecnica che riceva dal cliente:
- il tracciato dell’astuccio;
- la grafica;
- le specifiche dimensionali.
La cartotecnica acquista il cartoncino, stampa, fustella, piega e incolla.
Dal punto di vista produttivo il flusso è chiarissimo.
Dal punto di vista PPWR, però, occorre porsi altre domande.
Chi ha definito le caratteristiche dell’imballaggio?
Chi dispone dei dati sul cartoncino?
Quale lotto è stato utilizzato?
La colla impiegata era quella prevista dalla specifica?
La struttura prodotta corrisponde alla versione sulla quale è stata verificata la conformità?
Chi conserva la documentazione?
Che cosa accade se, sei mesi dopo, il cartoncino viene sostituito con un materiale tecnicamente equivalente ma proveniente da un altro fornitore?
È proprio qui che il PPWR smette di essere un argomento esclusivamente ambientale e diventa un problema di gestione industriale delle informazioni.
Il vero cambiamento: collegare responsabilità, prodotto e dati
Molti degli obblighi introdotti o rafforzati dal PPWR hanno una caratteristica comune: richiedono informazioni che spesso esistono già nelle aziende, ma sono distribuite tra reparti e sistemi differenti.
L’ufficio acquisti conosce il fornitore.
L’ufficio tecnico conosce la struttura dell’imballaggio.
Il preventivo contiene alcune caratteristiche dei materiali.
La produzione conosce il lotto effettivamente utilizzato.
La qualità conserva certificazioni e dichiarazioni.
La logistica sa quale lotto è stato consegnato a quale cliente.
Il problema è collegare queste informazioni.
Una possibile catena potrebbe essere:
fornitore → materiale → lotto → specifica tecnica → ordine → produzione → prodotto finito → cliente → documentazione di conformità
Più questa catena è ricostruibile, meno la conformità dipende dalla ricerca manuale di documenti sparsi tra cartelle, fogli elettronici ed e-mail.
Non tutti gli obblighi decorrono nello stesso momento
Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e trova applicazione generale dal 12 agosto 2026.
Questo non significa però che tutti i suoi requisiti diventino operativi nello stesso giorno.
Numerose disposizioni prevedono date successive, periodi transitori, atti delegati o atti di esecuzione necessari per definire metodologie e dettagli applicativi.
Per le aziende è quindi utile evitare due estremi opposti.
Il primo è pensare che «tutto sia già obbligatorio».
Il secondo è aspettare che ogni dettaglio sia definitivamente stabilito prima di iniziare a organizzarsi.
Molto del lavoro necessario riguarda infatti processi che richiedono tempo: classificare i ruoli, censire gli imballaggi, verificare i dati disponibili, organizzare la documentazione e definire le responsabilità interne.
Da dove può iniziare un’azienda
Prima ancora di modificare prodotti o procedure, può essere utile costruire una semplice matrice.
Per ogni famiglia di imballaggi:
1. Qual è il nostro ruolo? Fabbricante, fornitore, importatore, distributore, produttore ai fini EPR, utilizzatore finale?
2. Chi sono gli altri soggetti della filiera? Fornitori, converter, committenti, importatori, clienti.
3. Quali informazioni riceviamo? Specifiche, composizioni, certificazioni, dati sui materiali.
4. Quali informazioni generiamo? Lotti, ordini di produzione, controlli, dichiarazioni, dati di tracciabilità.
5. Quali informazioni dobbiamo trasferire? Al cliente, al soggetto che immette il prodotto sul mercato o, quando richiesto, alle autorità.
6. Per quanto tempo devono essere conservate?
Un esercizio di questo tipo permette spesso di individuare rapidamente i punti deboli.
Non necessariamente perché manchino i dati.
Molto più frequentemente perché non è chiaro chi li possieda, dove siano conservati e a quale prodotto si riferiscano.
Il PPWR è anche una questione organizzativa
Nei precedenti articoli di questa collana abbiamo parlato di progettazione per il riciclo, classi di riciclabilità, informazioni digitali, tracciabilità e contenuto riciclato.
Con gli obblighi degli operatori economici questi elementi iniziano a convergere.
Un imballaggio conforme non è soltanto un oggetto progettato correttamente.
È un prodotto del quale l’azienda deve essere in grado di conoscere e, quando necessario, dimostrare caratteristiche, origine delle informazioni, versione progettuale e percorso lungo la filiera.
Per stampatori, cartotecniche e converter la conseguenza probabilmente più importante è proprio questa:
la conformità normativa tende sempre più a diventare una proprietà del processo informativo che accompagna il prodotto, oltre che del prodotto stesso.
Ed è per questo che il prossimo passaggio della nostra collana sarà dedicato a un tema inevitabile: come il PPWR cambia l’organizzazione aziendale.
Questo articolo fa parte della collana della Biblioteca Tecnica AZUL5 dedicata al PPWR – Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Per i riferimenti normativi ho verificato il testo vigente del Regolamento (UE) 2025/40, in particolare gli articoli 15-22 sulle responsabilità degli operatori economici. Il PPWR trova applicazione generale proprio da oggi, 12 agosto 2026; le singole prescrizioni hanno però scadenze e regimi transitori differenti. (Eur-Lex) La Commissione europea conferma la stessa data nel proprio quadro di attuazione. (environment.ec.europa.eu)
