Dopo averne analizzato riciclabilità, progettazione, tracciabilità, contenuto riciclato e conseguenze organizzative, chiudiamo la prima parte della Biblioteca Tecnica AZUL5 dedicata al PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation con le domande che più facilmente possono nascere nelle aziende del settore.
Non tutte hanno una risposta di una riga.

Il Regolamento (UE) 2025/40 definisce infatti il quadro generale, ma molte prescrizioni diventano operative secondo calendari differenti e alcune modalità tecniche dipendono da atti delegati e di esecuzione. La stessa Commissione europea ha pubblicato linee guida e FAQ proprio per chiarire gli aspetti applicativi della normativa. (Environment)
Per questo, più che cercare risposte semplicistiche, è utile capire quale parte del PPWR riguarda concretamente la propria azienda e quali informazioni occorrerà essere in grado di gestire.
In breve
- Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026. (Environment)
- Riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale e dal settore di provenienza. (EUR-Lex)
- Gli obblighi non entrano tutti in vigore contemporaneamente: esistono scadenze differenti per riciclabilità, etichettatura, contenuto riciclato, riuso e altri requisiti.
- Per stampatori, cartotecniche e converter il problema non è soltanto produrre un imballaggio conforme, ma disporre delle informazioni necessarie per dimostrarne le caratteristiche.
- Il PPWR coinvolge progettazione, acquisti, produzione, qualità, gestione documentale e rapporti con clienti e fornitori.
- Conviene quindi preparare processi e dati prima delle singole scadenze, anziché attendere che ogni obbligo diventi operativo.
Il PPWR è già in vigore?
Sì, ma occorre distinguere fra entrata in vigore e applicazione delle disposizioni.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Diverse prescrizioni hanno però scadenze successive e specifiche. (Environment)
È quindi sbagliato interpretare il 12 agosto 2026 come la data nella quale tutti i nuovi requisiti diventano contemporaneamente obbligatori.
Per un’impresa la domanda utile non è soltanto «Quando entra in vigore il PPWR?», ma:
«Quali disposizioni riguardano i nostri imballaggi e da quale data dovremo rispettarle?»
Il PPWR riguarda soltanto gli imballaggi in plastica?
No.
Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e ai relativi rifiuti di imballaggio. (EUR-Lex)
Carta, cartone, plastica, vetro, metallo e imballaggi multimateriale rientrano quindi nel quadro normativo, anche se alcune prescrizioni sono specifiche per determinati materiali.
Il contenuto minimo obbligatorio di materiale riciclato previsto dall’articolo 7, per esempio, riguarda specificamente le parti in plastica degli imballaggi e prevede percentuali differenti secondo tipologia e destinazione. (EUR-Lex)
Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili?
Il principio generale introdotto dal PPWR è che gli imballaggi immessi sul mercato debbano essere riciclabili.
Ma anche in questo caso esiste un percorso graduale.
Dal 2030, secondo le tempistiche previste dall’articolo 6, entreranno in gioco i criteri di Design for Recycling e le classi di prestazione di riciclabilità A, B e C. Dal 2038 il requisito diventerà più severo: salvo le eccezioni previste dal Regolamento, potranno essere immessi sul mercato soltanto imballaggi appartenenti alle classi A o B. (EUR-Lex)
La riciclabilità, quindi, non sarà semplicemente una dichiarazione del produttore.
Dovrà essere valutata secondo criteri e metodologie comuni.
Chi stabilirà se un imballaggio appartiene alla classe A, B o C?
Il PPWR definisce l’architettura del sistema, mentre i criteri tecnici dettagliati vengono completati attraverso successivi atti europei.
Il Regolamento prevede che la Commissione definisca i criteri di Design for Recycling, le modalità di valutazione e le condizioni necessarie per l’attribuzione delle classi di prestazione.
Questo è un punto importante per le aziende: non conviene inventare oggi un proprio sistema di classificazione presentandolo come se fosse già quello definitivo previsto dal PPWR.
È invece utile iniziare a raccogliere in modo strutturato le informazioni sulla composizione degli imballaggi, sui componenti e sui materiali utilizzati.
Un imballaggio monomateriale sarà automaticamente riciclabile?
No.
Ridurre la complessità dei materiali può certamente facilitare la riciclabilità, ma monomateriale e riciclabile non sono sinonimi.
La valutazione prevista dal PPWR considera anche la possibilità di separare, selezionare e riciclare effettivamente l’imballaggio, la qualità della materia prima secondaria ottenuta, i componenti presenti e le tecnologie di riciclo disponibili. (EUR-Lex)
Inchiostri, adesivi, coating, barriere, etichette, chiusure e altri componenti possono quindi diventare elementi rilevanti della valutazione.
Per chi progetta o produce packaging, l’unità di analisi non può più essere soltanto il materiale principale.
Occorre considerare l’intero sistema imballaggio.
Il materiale riciclato diventerà obbligatorio?
Per determinate categorie di imballaggi in plastica, sì.
Il PPWR stabilisce percentuali minime di plastica riciclata post-consumo a partire dal 2030, con obiettivi ulteriormente incrementati nel 2040.
Per il 2030, per esempio, il Regolamento prevede valori differenti che vanno dal 10% al 35% a seconda della tipologia di imballaggio; nel 2040 le percentuali previste aumentano ulteriormente. (EUR-Lex)
Il punto operativo, però, non è soltanto acquistare materiale dichiarato come riciclato.
L’azienda dovrà essere in grado di collegare materiali, forniture, documentazione e produzioni in modo sufficientemente affidabile da supportare le informazioni richieste.
Tutti gli imballaggi dovranno avere un QR code?
No.
Il PPWR prevede l’utilizzo di QR code o di altri sistemi digitali in determinate situazioni, ma questo non significa che ogni imballaggio dovrà necessariamente avere un QR code universale contenente tutte le informazioni previste dal Regolamento.
Per esempio, il Regolamento prevede un supporto digitale per fornire ulteriori informazioni sugli imballaggi riutilizzabili e contempla tecnologie digitali standardizzate anche per altre specifiche finalità. (EUR-Lex)
È quindi preferibile evitare una semplificazione molto diffusa:
PPWR non significa automaticamente “QR code obbligatorio su ogni confezione”.
Significa piuttosto che una parte crescente delle informazioni sull’imballaggio dovrà poter essere gestita e, nei casi previsti, resa disponibile anche attraverso strumenti digitali.
Cambieranno anche le etichette ambientali?
Il PPWR introduce un sistema armonizzato europeo di etichettatura relativo alla composizione materiale degli imballaggi, destinato a facilitare la corretta separazione dei rifiuti da parte degli utilizzatori.
Le relative prescrizioni si applicheranno secondo le tempistiche stabilite dall’articolo 12 e dai relativi atti di esecuzione. (EUR-Lex)
Per stampatori e converter questo aspetto è particolarmente importante perché una modifica apparentemente grafica può avere conseguenze su:
- artwork;
- prestampa;
- versioni linguistiche;
- anagrafiche;
- approvazioni del cliente;
- gestione delle revisioni;
- ristampe.
L’etichettatura normativa non dovrebbe quindi essere trattata come un semplice elemento grafico aggiunto alla fine del processo.
Chi è responsabile della conformità: il cliente o il produttore dell’imballaggio?
Dipende dal ruolo che ciascuna impresa ricopre nella filiera e dall’attività svolta sullo specifico imballaggio.
Il PPWR distingue diversi operatori economici e assegna obblighi specifici. Per questo una generica frase contrattuale del tipo «la conformità è responsabilità del cliente» non risolve necessariamente il problema.
Per stampatori, cartotecniche e converter diventa importante chiarire almeno:
- chi definisce la struttura dell’imballaggio;
- chi sceglie i materiali;
- chi fornisce i dati tecnici;
- chi verifica le dichiarazioni ricevute;
- chi conserva la documentazione;
- chi autorizza eventuali modifiche.
La conformità diventa quindi anche un problema di responsabilità e flusso delle informazioni.
Dovremo tracciare ogni lotto di materiale?
Il PPWR non può essere ridotto all’equazione «nuova normativa = obbligo universale di tracciare qualsiasi lotto nello stesso modo».
Ma molti requisiti rendono la disponibilità di dati affidabili sempre più importante.
Se occorre documentare composizione, contenuto riciclato, caratteristiche tecniche o conformità di un determinato imballaggio, l’impresa deve poter ricostruire quali informazioni sono state utilizzate per produrlo.
In pratica, maggiore è la granularità richiesta dalla documentazione, maggiore diventa il valore di una buona tracciabilità interna.
Non necessariamente perché la normativa imponga sempre di registrare ogni singolo passaggio, ma perché senza collegamenti affidabili fra prodotto, materiali e documenti diventa difficile dimostrare ciò che si dichiara.
Basta chiedere una dichiarazione al fornitore?
Probabilmente no, se quella dichiarazione rimane un PDF isolato in una cartella o nella casella e-mail di qualcuno.
La documentazione del fornitore è fondamentale, ma deve essere collegata al materiale effettivamente utilizzato e mantenuta aggiornata nel tempo.
Un cambio di supporto, adesivo, film, coating o altra componente può modificare le caratteristiche dell’imballaggio.
Il vero problema diventa quindi la gestione della versione dell’informazione:
quale dichiarazione era valida quando è stato prodotto quello specifico articolo?
Questa domanda apparentemente semplice può diventare molto difficile da rispondere se dati tecnici, acquisti, produzione e documentazione vivono in sistemi separati.
Il PPWR riguarda soltanto l’ufficio qualità?
No.
La qualità avrà certamente un ruolo importante, ma il PPWR attraversa diversi processi aziendali.
L’ufficio tecnico gestisce strutture e specifiche. Gli acquisti acquisiscono materiali e documentazione. La produzione utilizza concretamente quei materiali. La prestampa gestisce informazioni ed etichette. Il commerciale riceve richieste e specifiche dai clienti. La qualità verifica e conserva evidenze.
Il PPWR tende quindi a trasformare la conformità dell’imballaggio in un processo trasversale.
Attribuire tutto a una singola persona o funzione rischia di creare un archivio documentale senza costruire un vero sistema informativo.
Le piccole aziende sono escluse?
Non in generale.
Il PPWR si applica agli imballaggi immessi sul mercato europeo e prevede, a seconda delle disposizioni, specifiche deroghe o semplificazioni.
La dimensione dell’impresa non dovrebbe quindi essere utilizzata come criterio generale per concludere che il Regolamento non la riguardi.
La stessa normativa richiama la necessità di facilitare l’adeguamento delle PMI, anche attraverso orientamenti della Commissione. (EUR-Lex)
Per una piccola cartotecnica o un converter, anzi, organizzare tempestivamente i dati può essere particolarmente importante proprio perché le informazioni sono spesso distribuite fra poche persone, fogli di calcolo, documenti e conoscenze non formalizzate.
Conviene aspettare che tutti gli atti tecnici siano definitivi?
Aspettare per effettuare investimenti molto specifici può essere prudente.
Aspettare per organizzare i dati lo è molto meno.
Alcuni dettagli tecnici continueranno inevitabilmente a essere definiti e aggiornati. Ma sappiamo già che la normativa richiede una conoscenza più strutturata degli imballaggi lungo il loro ciclo di vita e che riciclabilità, composizione, contenuto riciclato, riuso, etichettatura e documentazione assumono un peso crescente. (Environment)
È quindi possibile iniziare da attività che rimarranno utili indipendentemente dai dettagli futuri:
verificare le anagrafiche dei materiali, eliminare descrizioni ambigue, collegare documenti e fornitori, gestire revisioni e specifiche, individuare chi è responsabile delle informazioni e capire quali dati oggi non sono disponibili.
Qual è allora la prima cosa da fare?
Non acquistare un nuovo software.
E nemmeno creare immediatamente una nuova procedura.
La prima attività utile è molto più semplice:
prendere un imballaggio reale e provare a ricostruire tutte le informazioni che lo descrivono.
Quali materiali contiene?
Quali sono i fornitori?
Quali dichiarazioni tecniche sono disponibili?
Quale versione è stata utilizzata?
Esistono coating, adesivi, inchiostri o componenti che devono essere considerati?
È possibile risalire dalla commessa ai materiali impiegati?
Chi possiede queste informazioni?
Quanto tempo serve per recuperarle?
Questo piccolo esercizio fornisce spesso una fotografia molto precisa del livello di preparazione dell’azienda.
Il PPWR è soprattutto una normativa ambientale?
Naturalmente nasce da obiettivi ambientali: prevenzione dei rifiuti, riduzione dell’impiego di materie prime vergini, maggiore riciclabilità e sviluppo dell’economia circolare sono elementi centrali del Regolamento. (Environment)
Per le imprese, però, il suo impatto sarà anche profondamente informativo e organizzativo.
Un imballaggio non dovrà soltanto possedere determinate caratteristiche.
Sempre più spesso occorrerà sapere quali caratteristiche possiede, da quali dati derivano e come possono essere dimostrate.
Ed è probabilmente questo il cambiamento più importante per stampatori, cartotecniche e converter.
Dal PPWR alla gestione quotidiana dell’impresa
Con questo articolo si conclude il primo percorso della Biblioteca Tecnica AZUL5 dedicato al PPWR.
Abbiamo iniziato chiedendoci cosa fosse il nuovo Regolamento e siamo arrivati progressivamente a riciclabilità, Design for Recycling, dati, tracciabilità, materiali riciclati, responsabilità degli operatori e organizzazione aziendale. La scaletta editoriale della Biblioteca prevedeva proprio questo articolo come conclusione della sezione 1.1 dedicata al PPWR.
Il filo conduttore emerso è piuttosto chiaro.
La normativa europea sta trasformando alcune caratteristiche dell’imballaggio in informazioni strutturate che devono accompagnarne progettazione, produzione e vita sul mercato.
Per le aziende del settore stampa e packaging la sfida non sarà quindi soltanto tecnica.
Sarà anche imparare a governare meglio ciò che già ogni giorno producono insieme agli imballaggi: dati, specifiche, documenti e decisioni.
Ed è proprio da questi problemi operativi che continuerà il percorso della Biblioteca Tecnica AZUL5: una raccolta pensata per affrontare normative, processi e tecnologie con un approccio tecnico, concreto e indipendente dal software, secondo i principi definiti nel suo Manifesto editoriale.
Fonti principali
- Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (EUR-Lex)
- Commissione europea, informazioni sull’applicazione del PPWR e relativa timeline. (Environment)
- Commissione europea, Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Frequently Asked Questions, aggiornamento 2026. (Environment)
- Commissione europea, linee guida sull’implementazione del Regolamento (UE) 2025/40. (Environment)
