Il PPWR non si limita a chiedere che gli imballaggi siano riciclabili.
Per alcune tipologie di packaging introduce anche un secondo principio: una parte della materia prima utilizzata per produrre nuovi imballaggi dovrà provenire dal riciclo.

È un passaggio importante. Finora, parlando di economia circolare, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla fine della vita dell’imballaggio: può essere raccolto? Può essere selezionato? Può essere riciclato?
Con il Regolamento (UE) 2025/40 entra con maggiore forza anche la domanda successiva:
quanto materiale riciclato deve tornare dentro un nuovo imballaggio?
Per le aziende che producono, trasformano e stampano packaging, la risposta non riguarda soltanto l’acquisto delle materie prime. Coinvolge specifiche tecniche, fornitori, certificazioni, tracciabilità dei materiali e gestione dei dati.
In breve
Il PPWR stabilisce percentuali minime di materiale riciclato per le parti in plastica degli imballaggi, con obiettivi differenziati per tipologia di packaging.
I primi valori di riferimento sono previsti dal 2030 e aumentano nel 2040.
Il materiale riciclato considerato ai fini di questi obblighi deve provenire da rifiuti plastici post-consumo.
Le percentuali non vengono necessariamente verificate sul singolo imballaggio: il Regolamento prevede un calcolo come media per impianto di produzione e per anno, distinto per tipo e formato di imballaggio.
Per le imprese, quindi, il problema non sarà soltanto utilizzare materiale riciclato, ma essere in grado di conoscerne, documentarne e verificare la quantità e la provenienza.
Riciclabile e riciclato non significano la stessa cosa
È una distinzione semplice, ma fondamentale.
Un imballaggio riciclabile è progettato in modo da poter entrare efficacemente in un processo di raccolta, selezione e riciclo.
Un imballaggio contenente materiale riciclato, invece, utilizza materia prima ottenuta da rifiuti precedentemente recuperati e trattati.
Le due caratteristiche possono convivere, ma non sono equivalenti.
Una confezione potrebbe essere tecnicamente riciclabile pur essendo prodotta interamente con materia prima vergine. Allo stesso modo, la presenza di materiale riciclato non rende automaticamente l’imballaggio facilmente riciclabile.
Il PPWR interviene su entrambi i fronti: da una parte spinge verso il Design for Recycling, dall’altra introduce quote minime di materiale riciclato per determinate categorie di imballaggi in plastica.
L’obiettivo è creare una vera domanda industriale di materia prima seconda e contribuire a chiudere il ciclo dei materiali.
Cosa significa “post-consumo”
Il Regolamento non parla genericamente di plastica riciclata.
L’articolo 7 fa riferimento al contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo.
In termini pratici, si tratta di materiale proveniente da prodotti che hanno già completato il proprio ciclo di utilizzo e sono diventati rifiuti.
È un concetto importante perché impedisce di confondere il recupero degli sfridi interni di produzione con l’impiego di materiale effettivamente proveniente dal ciclo dei rifiuti post-consumo.
Recuperare e riutilizzare gli sfridi industriali resta naturalmente una buona pratica produttiva ed economica, ma non significa automaticamente soddisfare i requisiti di contenuto riciclato previsti dall’articolo 7.
Le percentuali previste per il 2030
Il PPWR distingue diverse categorie di imballaggi in plastica.
Entro il 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l’entrata in vigore dello specifico atto di esecuzione previsto dal Regolamento qualora questa data fosse successiva, le parti in plastica degli imballaggi interessati dovranno raggiungere le seguenti percentuali minime di contenuto riciclato:
| Tipologia di imballaggio | Contenuto riciclato minimo |
|---|---|
| Imballaggi sensibili al contatto con PET come componente principale, escluse le bottiglie monouso per bevande | 30% |
| Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET, escluse le bottiglie monouso per bevande | 10% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30% |
| Altri imballaggi in plastica | 35% |
Non esiste quindi una percentuale unica valida per tutto il packaging plastico.
La classificazione dell’imballaggio diventa essenziale per stabilire quale requisito debba essere applicato.
E nel 2040?
Il secondo passaggio è decisamente più impegnativo.
Dal 1° gennaio 2040 le percentuali previste salgono a:
| Tipologia di imballaggio | Contenuto riciclato minimo |
|---|---|
| Imballaggi sensibili al contatto con PET come componente principale, escluse le bottiglie monouso per bevande | 50% |
| Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET, escluse le bottiglie monouso per bevande | 25% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 65% |
| Altri imballaggi in plastica | 65% |
Il salto è significativo.
Per molte applicazioni non si tratterà quindi semplicemente di aggiungere una piccola percentuale di materiale riciclato alla formulazione attuale, ma di ripensare progressivamente composizioni, approvvigionamenti e specifiche del packaging.
Attenzione: non è necessariamente una percentuale sul singolo pezzo
Questo è uno degli aspetti operativamente più interessanti del Regolamento.
Le percentuali previste dall’articolo 7 sono calcolate come media per impianto di produzione e per anno, per tipo e formato di imballaggio.
È una differenza tutt’altro che marginale.
Non significa necessariamente che ogni singolo imballaggio uscito dalla linea debba contenere esattamente, per esempio, il 35% di riciclato.
Significa invece che l’azienda dovrà essere in grado di determinare e dimostrare il rispetto della percentuale secondo il metodo di calcolo previsto dalla normativa.
Di conseguenza aumenta l’importanza dei dati.
Occorrerà sapere quali materiali sono entrati nello stabilimento, con quali caratteristiche, in quali quantità e per quali produzioni sono stati utilizzati.
La conformità non sarà quindi soltanto una caratteristica fisica del materiale.
Sarà anche una caratteristica documentabile.
La materia prima riciclata non è sempre equivalente alla materia vergine
Dal punto di vista produttivo, introdurre percentuali crescenti di riciclato non è un’operazione neutra.
A seconda del polimero, del processo di riciclo e dell’applicazione finale possono cambiare alcune caratteristiche del materiale:
- proprietà meccaniche;
- caratteristiche ottiche;
- colore;
- odore;
- uniformità tra i lotti;
- comportamento durante la trasformazione;
- idoneità al contatto con prodotti sensibili;
- prestazioni richieste all’imballaggio.
Questo non significa che un materiale riciclato sia necessariamente di qualità inferiore.
Significa che origine, processo di riciclo e caratteristiche tecniche diventano variabili da controllare.
Per un converter, ad esempio, due materiali nominalmente appartenenti alla stessa famiglia polimerica potrebbero comportarsi diversamente durante estrusione, laminazione, stampa o saldatura.
L’aumento delle percentuali obbligatorie rende quindi ancora più importante la qualificazione tecnica dei materiali e dei fornitori.
Il problema delle applicazioni sensibili al contatto
Il PPWR dedica particolare attenzione agli imballaggi destinati ad applicazioni sensibili al contatto.
Il motivo è evidente: quando il packaging entra in relazione con alimenti, medicinali o altri prodotti sensibili, l’impiego di materiale riciclato deve rispettare anche requisiti di sicurezza specifici.
È anche per questo che le percentuali previste non sono uguali per tutte le plastiche.
Il Regolamento contiene inoltre eccezioni e meccanismi di revisione che tengono conto della disponibilità delle tecnologie di riciclo e dei requisiti di sicurezza.
La percentuale di riciclato, quindi, non può essere considerata isolatamente.
Deve sempre essere letta insieme alla destinazione d’uso dell’imballaggio e alle altre normative applicabili.
Cosa cambia per stampatori e converter
A prima vista si potrebbe pensare che il problema riguardi soprattutto chi produce granuli, film, foglie o contenitori.
In realtà gli effetti si propagano lungo tutta la filiera.
Un converter potrebbe ricevere dal cliente una specifica che richiede una determinata percentuale di riciclato.
Lo stesso requisito dovrà essere tradotto nella scelta del materiale corretto, nell’ordine al fornitore, nella documentazione ricevuta, nella gestione del lotto e nella produzione dell’imballaggio.
Questo crea una catena informativa:
requisito del cliente → specifica tecnica → materiale → fornitore → lotto → produzione → prodotto finito → documentazione di conformità.
Se uno di questi passaggi perde l’informazione, ricostruirla successivamente può diventare difficile.
Ed è qui che il tema del contenuto riciclato si collega direttamente a quello affrontato nel precedente capitolo della Biblioteca: la tracciabilità delle informazioni lungo la filiera.
Non basta scrivere “materiale riciclato” nell’anagrafica
Dal punto di vista organizzativo, la descrizione generica di un materiale potrebbe non essere più sufficiente.
Per gestire correttamente questi requisiti può diventare necessario associare alla materia prima informazioni come:
- tipologia del polimero;
- percentuale di contenuto riciclato;
- origine post-consumo;
- fornitore;
- lotto;
- certificazioni o dichiarazioni disponibili;
- eventuali limitazioni d’impiego;
- documenti che attestano le caratteristiche dichiarate.
Una parte di queste informazioni potrà essere stabile nell’anagrafica del materiale.
Un’altra potrebbe invece variare da lotto a lotto.
La distinzione è importante.
Se una caratteristica cambia con la fornitura, registrarla soltanto come attributo generale dell’articolo rischia di produrre un’informazione formalmente presente ma sostanzialmente inaffidabile.
Il vero cambiamento: dalla quantità alla qualità del dato
Le aziende manifatturiere sono abituate a tracciare quantità.
Quanti chilogrammi sono stati acquistati.
Quanti sono stati utilizzati.
Quanti metri sono stati prodotti.
Quanto materiale è stato scartato.
Il PPWR spinge progressivamente verso una tracciabilità più ricca: non interessa soltanto quanto materiale è stato utilizzato, ma anche che cosa contiene quel materiale e da dove proviene.
È un cambiamento meno visibile di una nuova macchina o di un nuovo processo produttivo, ma probabilmente altrettanto importante.
La distinta base, il lotto di materia prima e la dichiarazione del fornitore diventano elementi di una stessa catena informativa.
Un esempio pratico
Immaginiamo un converter che produca diversi formati di packaging plastico.
Durante l’anno acquista materiali equivalenti dal punto di vista funzionale, ma con percentuali differenti di materia riciclata.
Per dimostrare il rispetto del requisito previsto dal PPWR non sarà sufficiente conoscere il consumo totale di plastica.
Occorrerà poter distinguere almeno:
quantità utilizzata × percentuale di riciclato × categoria e formato dell’imballaggio × impianto produttivo × periodo di riferimento.
Il problema diventa quindi contemporaneamente tecnico, produttivo e informativo.
E soprattutto richiede che i dati vengano raccolti quando il processo avviene, non ricostruiti a posteriori alla fine dell’anno.
2030 sembra lontano. Ma non per i dati
Gli obblighi più rilevanti sul contenuto riciclato sono collocati alla fine del decennio.
Potrebbe sembrare che ci sia molto tempo.
Dal punto di vista industriale, però, alcuni cambiamenti richiedono anni: qualificazione di nuovi fornitori, prove sui materiali, validazioni dei clienti, revisione delle specifiche, adattamento dei processi e costruzione di sistemi affidabili di raccolta delle informazioni.
Soprattutto, la tracciabilità non nasce nel momento in cui serve produrre un report.
Nasce molto prima, nel modo in cui vengono strutturati anagrafiche, lotti, documenti, ordini e dichiarazioni dei fornitori.
Prepararsi al PPWR non significa quindi semplicemente aspettare l’avvicinarsi delle scadenze.
Significa iniziare a chiedersi se oggi l’azienda sarebbe già in grado di rispondere a una domanda molto semplice:
“Quanto materiale riciclato c’è negli imballaggi che abbiamo prodotto, e con quali dati possiamo dimostrarlo?”
Se la risposta richiede fogli Excel, telefonate ai fornitori e ricerche negli archivi, il problema non è ancora la percentuale prevista dal Regolamento.
È la qualità dell’informazione disponibile.
Conclusioni
Con il contenuto minimo di materiale riciclato il PPWR compie un passaggio importante: non chiede soltanto di progettare imballaggi che possano diventare nuova materia prima, ma anche di utilizzare progressivamente quella materia prima nei nuovi imballaggi.
Per stampatori e converter questo significa affrontare insieme tre aspetti:
materiali, processi e dati.
Le percentuali del 2030 e del 2040 sono naturalmente il dato più immediato della normativa.
Ma dal punto di vista organizzativo il cambiamento più profondo potrebbe essere un altro: la capacità di collegare in modo affidabile ciò che viene dichiarato sull’imballaggio a ciò che è realmente entrato nel processo produttivo.
Ed è proprio su questa relazione tra obblighi normativi e responsabilità dei diversi operatori della filiera che proseguirà il prossimo capitolo della Biblioteca Tecnica AZUL5:
1.1.7 – Gli obblighi per produttori, converter, stampatori e utilizzatori.
Fonte normativa
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare articolo 7 – Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. ::: (eur-lex.europa.eu)
